Onorevoli Colleghi! - La definizione della figura di un Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presuppone l'individuazione di effettivi poteri di controllo e di tutela nei confronti dei detenuti, ma anche dei soggetti, a titolo anche puramente amministrativo, che siano presenti in strutture in cui vi sia la privazione della libertà personale (ad esempio, i centri di permanenza temporanea). In tali strutture occorre una figura, quale è quella del Garante definita nella presente proposta di legge, che abbia una identità ordinamentale alla quale siano attribuiti reali poteri di accertamento.
      Nel confronto parlamentare che ha avuto luogo nella precedente legislatura, è stato opportunamente osservato - onorevole Siniscalchi, Assemblea, seduta del 27 ottobre 2005 - che l'opportunità di dare «trasparenza ai momenti della detenzione e della libertà personale» deve consentire di intervenire su tutti i problemi e le emergenze - che sono molti e complessi - i quali «non potendo emergere nell'attività dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza» richiedono «un difensore civico, ossia un organismo che non sia un'authority in più, ma che sia direttamente collegato al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e all'integrità fisica». Ciò non significa che il difensore civico debba avere un ruolo antagonista: egli concorre con la magistratura di sorveglianza affinché il principio della certezza della pena abbia attuazione in conformità ai diritti della persona.
      Le diverse proposte di legge presentate nella XIV legislatura, dagli onorevoli Pisapia, Mazzoni e Finocchiaro, pur con le loro anche importanti diversità - si pensi all'opposizione del segreto d'indagine - hanno avuto tale prospettiva: la trasparenza

 

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nelle strutture di detenzione e quella dei comportamenti posti in essere al loro interno. E tale obiettivo ha avuto anche l'azione dei Comitati permanenti sui problemi penitenziari che, nelle precedenti legislature, hanno operato nell'ambito della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Così come, in particolare, l'opera dei Garanti delle persone private della libertà nei comuni - quali, ad esempio, Roma, Firenze, Bologna, Padova - laddove sono previsti negli statuti comunali, il cui spirito la presente proposta di legge riprende e sviluppa.
      Il sistema penitenziario, in Italia, presenta gravi patologie, le quali hanno evidenziato la natura esclusivamente afflittiva della pena e conseguentemente una sostanziale compressione dei diritti dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o comunque privati della libertà personale. La crisi di sistema che il mondo penitenziario da anni presenta richiede provvedimenti di ordine giuridico - la riforma del codice penale e dell'ordinamento penitenziario - di carattere costituzionale - la riduzione del quorum previsto dall'articolo 79 - affinché l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto sia effettivamente possibile nel nostro ordinamento, la tutela e l'ampliamento delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere, l'individuazione dei fondi necessari a migliorare le condizioni di lavoro per coloro che lavorano nel sistema penitenziario, dagli operatori, ufficiali e agenti di polizia penitenziaria ai medici, alle associazioni di assistenza e di formazione che vi operano.
      Per quanto attiene alla presente proposta di legge, essa prevede l'istituzione di una nuova figura di controllo e di verifica, autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, i cui atti abbiano la massima pubblicità ed efficacia: dalle funzioni di persuasione e di conciliazione alla possibilità di denuncia penale. Le esperienze dei Paesi europei, in cui tale figura esiste, evidenziano come il riconoscimento di effettivi poteri ispettivi e di controllo sia essenziale nel garantire che il trattamento dei detenuti avvenga nel rispetto della legge e dei diritti fondamentali della persona. Conseguentemente, ad avviso del proponente, è opportuno superare i limiti della legislazione italiana.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito denominato Garante dei diritti) quale autorità garante autonoma e indipendente, specificandone la composizione, le modalità di nomina o di elezione e la durata in carica.
      All'articolo 2 sono indicati i requisiti per l'eleggibilità a componente del Garante dei diritti, tra i quali figurano una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti e una formazione culturale specifica nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.
      All'articolo 3 si stabiliscono le incompatibilità dei componenti del Garante dei diritti con altre cariche elettive, governative e istituzionali e presso altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché con qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale e con le attività inerenti ad un'associazione o partito politico.
      All'articolo 4 si stabiliscono i casi in cui un componente del Garante dei diritti può essere sostituito e la nomina del sostituto da parte dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      L'articolo 5 istituisce un ufficio alle dipendenze del Garante dei diritti e ne disciplina l'organico e le dotazioni finanziarie, rimandandone alle norme regolamentari l'organizzazione e la gestione delle spese.
      L'articolo 6 prevede espressamente la facoltà, da parte del Garante dei diritti, di avvalersi di consulenze esterne nei limiti del tetto di spesa indicato.
      L'articolo 7 specifica le funzioni e i poteri del Garante dei diritti. In particolare, esso assicura che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa internazionale
 

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in materia di diritti umani e dalla legislazione nazionale; adotta determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami pervenuti dagli internati e dai detenuti; verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali. In relazione alle suddette funzioni, il Garante dei diritti ha potere di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici e gli istituti penali per minori in ogni loro parte e incontrare chiunque vi sia privato della libertà; può prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo della persona privata della libertà, salvo quelli coperti da segreto relativo alle indagini e al procedimento penale; può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture tutte le informazioni e documentazioni ritenute necessarie e, in caso di inerzia delle amministrazioni stesse, informa il magistrato di sorveglianza chiedendo, eventualmente, l'emissione di un ordine di esibizione dei documenti richiesti; nell'ambito della funzione di verifica dell'idoneità delle strutture adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, può, previo preavviso, ma senza autorizzazione, visitare i centri di permanenza temporanea e assistenza e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.
      I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e, nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, possono informare il magistrato di sorveglianza affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma dell'esistenza del segreto.
      L'articolo 8 individua in tutti i detenuti o nei soggetti comunque privati della libertà personale i titolari del diritto di rivolgere al Garante dei diritti istanze e reclami.
      Al successivo articolo 9 si specificano le fasi del procedimento attivato presso il Garante dei diritti.
      Il Garante dei diritti, qualora verifichi che le amministrazioni responsabili degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e degli istituti penali per minori non rispettano le norme e i princìpi stabiliti dalla Costituzione, le norme di diritto internazionale in materia di diritti umani e la legislazione dello Stato e che le istanze e i reclami ad esso pervenuti sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire conformemente, anche formulando specifiche raccomandazioni. L'amministrazione interessata ha trenta giorni di tempo per comunicare, motivandolo, il suo eventuale dissenso. Nel caso di inerzia da parte dell'amministrazione interessata, o nel caso in cui il dissenso motivato non sia ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici gerarchicamente superiori. Questi ultimi, nel caso decidano di conformarsi alla richiesta del Garante dei diritti, hanno l'obbligo di attivare la procedura disciplinare nei confronti del dipendente al quale è imputabile l'inerzia. In caso contrario, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto. Il relativo procedimento contenzioso dinanzi al tribunale di sorveglianza è disciplinato dall'articolo 10, che modifica la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
      L'articolo 11 pone in capo al Garante dei diritti l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria ogni qual volta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
      Il Garante dei diritti, ai sensi del successivo articolo 12, presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta durante l'anno precedente. La relazione annuale è altresì trasmessa al
 

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Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, al Comitato ONU contro la tortura, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e della solidarietà sociale. L'articolo 12 prevede, inoltre, l'inserimento nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia dell'insegnamento del sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e della figura del Garante dei diritti.
      L'articolo 13 indica la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
 

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